CONVENZIONI
con
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UNIVERSITA' ROMA 3
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ENTI LOCALI (Comuni e Province)
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ENTI MORALI - A.N.S.I.
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UNIVERSITA' DI FERRARA
in dettaglio:
III UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
CONVENZIONE
Tra la III UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - SCUOLA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DI COMUNITA' della FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA e COOPERATIVA RICERCA EDUCATIVA con sede presso FONDI, rappresentati rispettivamente dal RETTORE PROF.SSA BIANCAMARIA BOSCO TEDESCHINI LALLI, nata a Roma, il 15/1/1928 (giusta delibera del Consiglio di Facoltà del 24/1/95 e del Senato Accademico del 21/6/95) e dal DIRETTORE GENERALE VENDITTI MARIO nato a Fondi il 12/10/1937 (giusta delibera del 24/11/1995)
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
La S.F.E.C. per esigenze didattiche, utilizza, a seguito della presente convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. 11/7/80 n. 382, idonee strutture del ............................ L' insegnamento viene svolto dal personale docente della predetta Scuola della III Università di Roma, con personale non universitario qualificato, dipendente dell'Ente convenzionato, anche in riferimento, per le Scuole dell'area sanitaria, all'art. 39, comma II n.2 della L. 833/78.
Art. 2
L'Università, attraverso la Scuola a fini speciali (S.F.E.C.) si impegna a fornire all'Ente convenzionato consulenza scientifica per le problematiche dell'handicap con riferimento ai corsi previsti dal D.P.R. n. 970/1975.
Art. 3
L'Università individua in accordo con l'Ente convenzionato le strutture da utilizzare ai fini della didattica integrativa, tenuto conto delle esigenze della Scuola. L'Ente convenzionato mette a disposizione dei professori di ruolo della Scuola le strutture necessarie alle esigenze didattiche.
Art. 4
Ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato e semprechè il medesimo sia Ente Pubblico, è possibile attribuire, ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 382/80, le funzioni didattiche proprie dei professori a contratto, senza limiti e senza oneri per l'Università. Dette funzioni, volte alla attivazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali universitari per l'acquisizione di competenze specialistiche extrauniversitarie, sono attribuite dal Rettore, su proposta della Facoltà interessata, previa designazione da parte del Consiglio della SFEC e previo nullaosta dell'Amministrazione dell'Ente convenzionato.
Art. 5
La frequenza ai corsi integrativi svolti dagli esperti appartenenti all'Ente costituisce un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione degli studenti. I suddetti docenti partecipano alle Commissioni di esame delle discipline ufficiali per le quali svolgono i corsi integrativi.
Art. 6
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi universitarie e quelle dell'Ente, nonché le funzioni proprie degli stessi presso l'Ente vengono indicati dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta cui partecipano tutti coloro ai quali sono stati affidati compiti didattici.
Art. 7
Nei confronti dei discenti che svolgono la loro attività presso l'ente convenzionato si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 27/3/1969 n. 128. I medesimi sono sottoposti alle norme di profilassi previste dalla legge e a tutte le misure di medicina preventiva stabilite per il personale ospedaliero dall'art. 32 del D.P.R. 27/3/1969 n. 130.
Art. 8
I discenti hanno l'obbligo dell'osservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano i servizi sanitari e dell'Ente in particolare.
Art. 9
Le parti in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. Tra il personale assicurato dall'Ente si intendono inclusi i discenti che frequentano il medesimo.
Art. 10
La Scuola si impegna a riservare annualmente il .. % dei posti previsti in soprannumero (art.2 del D.P.R. 162/82) al personale appartenente all'Ente pubblico che già operi nel settore cui afferisce la Scuola. Restano fermi i requisiti e le modalità di ammissione. Tale riserva di posti non può comunque superare il 30% di quelli previsti in Statuto.
Art. 11
Viene istituito un apposito Comitato composto da 7 membri: il Direttore della Scuola, che lo presiede, 3 membri nominati dal Consiglio della Scuola e 3 membri designati dall'Ente convenzionato. Le parti provvedono alla designazione dei membri contestualmente alla proposta di convenzione. Tale Comitato, di concerto con il Consiglio della Scuola, vigila sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conduce inoltre le opportune e necessarie verifiche, nonché propone gli aggiornamenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può suggerire. Il Comitato invia almeno una volta all'anno la propria relazione alle Amministrazioni interessate; su loro richiesta esprime pareri anche sulle controversie insorte tra le parti. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi del parere di esperti.
Art. 12
La presente convenzione entra in vigore dall'a.a. relativo alla sua sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata a condizione che la SFEC sia nuovamente attivata, a meno che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante raccomandata A/R. Il presente atto, in triplice copia in bollo, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/84 n. 131. Le spese di trascrizione, di bollo e l'eventuale registrazione sono a carico dell'Ente contraente.